Statuto

STATUTO SII – SOCIETA’ ITALIANA DI IPNOSI (scarica QUI)
Art. 1
E’ costituita con sede legale in Roma, Via Tagliamento n° 25, una associazione scientifica denominata Società Italiana di Ipnosi (S.I.I.), affiliata alla International Society of Hypnosis (l.S.H.) alla European Society of Hypnosis (ESH) e alla Milton Erickson Foundation (M.E.F).
Art. 2
La Società Italiana di Ipnosi è una associazione scientifica costituita ai sensi degli art. 14 e 42 del Codice Civile, apolitica, apartitica e senza fine di lucro. L’associazione potrà istituire sedi periferiche e/o sezioni locali che godono di autonomia ed hanno l’obbligo di attenersi nella loro attività alle norme statutarie ed alle direttive degli organi della SII
Art. 3
L’associazione ha come suo scopo fondamentale quello di promuovere:

  1. La ricerca scientifica nel campo della ipnosi clinica e sperimentale, della comunicazione ipnotica diretta ed indiretta, della suggestione, della fisiologia, della psicologia e della psicopatologia degli stati di coscienza e delle condizioni psichiche ad essi correlate.
  2. Lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale e psicoterapeutica nell’ambito della ipnosi clinica e sperimentale.
  3. Lo sviluppo e la diffusione dell’insegnamento e della pratica della ipnosi negli ambienti scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla.

Per conseguire tali scopi la associazione si propone:
a) di organizzare e promuovere corsi di formazione e attività di supervisione clinica in psicoterapia ipnotica, convegni, seminari di studio, simposi, progetti di ricerca e ogni altra iniziativa che sia diretta al raggiungimento dei fini sociali;
b) di creare opportunità di collaborazione e di confronto con la International Society of Hypnosis, con la European Society of Hypnosis e con la Milton Erickson Foundation, con individui e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, mediante scambi di studiosi e di docenti e tramite eventuali convenzioni o programmi comuni;
c) di regolamentare, in base alle leggi vigenti e mediante opportuni criteri, l’attività formativa delle scuole e gli standard professionali dei soci che aderiscono alla associazione;
d) l’eventuale attivazione di sedi periferiche o sezioni, qualora, a norma dello statuto e del regolamento, ne ricorrano le condizioni;
e) pubblicazioni scientifiche a carattere monografico, pubblicazioni periodiche e notiziari volti a diffondere la conoscenza della ipnosi clinica e sperimentale, delle attività e delle iniziative ad esse correlate.
Art. 4
I soci si dividono in Fondatori ed Ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della associazione. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che intendano perseguire gli scopi partecipando
alle attività sociali. Vige inoltre l’eleggibilità libera degli organi amministrativi ed il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 del Codice Civile.
Il numero dei soci deve essere superiore a tre, senza un massimo predeterminato. E’ ammessa la figura del ricercatore non socio. Si definisce ricercatore non socio, colui che intraprende un percorso formativo o conoscitivo nel campo dell’ipnosi clinica o sperimentale.
Il ricercatore non socio potrà essere informato delle iniziative dell’associazione,corrispondere erogazioni liberali all’associazione e ricevere le pubblicazioni curate dall’associazione medesima. Il ricercatore non socio non ha alcun diritto di voto e di partecipazione alle decisioni dell’associazione e potrà partecipare alle riunioni dell’associazione senza diritto di voto e senza poter interloquire in alcun modo.
Art. 5
Possono diventare soci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in Medicina, in Odontoiatria , in Psicologia e relativa iscrizione ai rispettivi ordini professionali; b) adeguata formazione ricevuta nei corsi di Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana della SIIPE di Roma e presso altre scuole riconosciute dalla associazione.
Inoltre possono diventare soci gli allievi in formazione presso le predette scuole.
Potranno far parte dell’associazione come soci organizzazioni istituzionali quali Centri, Istituti e Organizzazioni professionali o scientifiche situati nei territorio nazionale o all’estero, che risultino idonei ai fini di una specifica collaborazione con l’Associazione e perché presso di essi, i soci possano svolgere attività didattica, formativa e di ricerca, conformemente alle finalità ed alle norme sancite dallo Statuto o da eventuali disposizioni degli organi societari.
Art. 6
I soci sono tenuti ad operare conformemente alle finalità associative e ad attenersi a quanto previsto dalle norme statutarie e dalla deontologia e dall’etica professionale: gravi infrazioni a tali norme comportano la possibilità di radiazione. Per la radiazione di un socio è necessaria la proposta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo
ed il parere favorevole della Assemblea.
I soci che non hanno versato la quota annuale entro i termini prescritti perdono il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali finché non abbiano provveduto al pagamento della quota. Il socio moroso da oltre due anni decade dalla qualità di socio. Ove istituito, nel regolamento potranno essere previsti casi di inadempienza o di gravi irregolarità degli associati che daranno luogo alla loro esclusione.
Le persone che domandino di far parte dell’Associazione acquisteranno la qualifica di socio dopo che sarà accolta la domanda stessa. Il contributo eventualmente elargito non è mai rimborsabile.
La qualità di socio si perde per revoca, decadenza, recesso, esclusione o morte.
La decadenza è pronunciata dall’organo di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dagli scopi sociali dell’Associazione. Il recesso è consentito al socio nei casi stabiliti dalla Legge.
Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata all’organo di Amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della richiesta. Spetta quindi all’organo di Amministrazione constatare se ricorrono motivi che legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell’interesse dell’Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di deliberazione.
L’esclusione del socio, viene deliberata dall’organo di Amministrazione dell’Associazione quando il socio medesimo:
A) non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, Statuto e Regolamento, ove istituito, oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
B) senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione.
I soci receduti, decaduti o esclusi non potranno chiedere rimborsi.
La quota di socio o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa morte. La quota di socio o il contributo associativo non sono rivalutabili.
Art. 7
Gli organi della Associazione sono l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Revisori ove nominato dall’Assemblea e il Collegio dei Probiviri se necessario.
Tutte le cariche della Associazione sono gratuite con esclusione dei membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
Art. 8
Viene stabilita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 9
L’Assemblea è composta dai soci e da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Istituzionale.
Tutti i membri dell’Assemblea hanno pari diritto di voto e pari diritti nella partecipazione alla vita dell’Associazione. I soci pertanto hanno pari diritti di voto anche relativamente all’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti, nelle assemblee e per la nomina degli organi dell’Associazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, con avviso inviato ai soci a mezzo posta, email, fax, almeno 15 giorni prima dell’adunanza, che deve contenere prima e seconda convocazione e relativo ordine del giorno. L’avviso di convocazione è individuale e viene inviato presso l’indirizzo dei soci così come risulta dal libro soci. Tale avviso nell’ordine del giorno deve contenere l’approvazione dei rendiconti economici e finanziari consuntivi e preventivi. In caso di provata urgenza, l’avviso dì convocazione della Assemblea può essere fatto con qualsiasi mezzo e senza il rispetto del predetto termine.
L ‘Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenutì regolarmente iscritti e in regola con le quote sociali. La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno, ma almeno dopo un’ora dalla prima convocazione. Le deliberazioni della Assemblea vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti e dei
rappresentanti per delega in regola con le quote, ad eccezione che per le modifiche statutarie le quali devono essere adottate con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti. Le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
In caso di impedimento grave del presidente, l’assemblea può essere presieduta dal vicepresidente o, in extremis, da un membro dell’assemblea dei soci. In quest’ultimo caso la scelta deve essere approvata dalla maggioranza dei soci presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’assemblea dei soci.
Sono compiti dell’Assemblea:

  • deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita sociale;
  • procedere all’eventuale nuova nomina delle cariche sociali;
  • approvare gli stanziamenti per le iniziative previste;
  • l’elezione del Presidente;
  • l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero di effettivi componenti per ogni eligendo consiglio;
  • l’elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti;
  • la radiazione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
  • delibera su accettazione, decadenza ed esclusione della carica di socio proposta dal Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
  • l’approvazione di regolamenti e di modifiche ai regolamenti proposti al Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, di eventuali modifiche del presente statuto.

In particolar modo, in assenza di altro organo di Amministrazione, sono di competenza dell’assemblea dei soci tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Art. 10
La partecipazione alla Assemblea può essere delegata solo ad un altro socio e con documento scritto. Ciascun socio non può avere più di una delega.
Art. 11
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da atra persona designata dall’Assemblea stessa. Il segretario della Assemblea è il Segretario della associazione, in sua assenza il Presidente potrà designare un altro membro dell’Assemblea a svolgerne le funzioni.
Art. 12
Il Presidente
L’associazione è rappresentata da un Presidente che dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, tale rappresentanza è attribuita al Vicepresidente. Il Presidente dell’Associazione è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e la legale rappresentanza della associazione, ne coordina l’attività e ne tiene l’ordinaria amministrazione, mentre la amministrazione straordinaria è affidata al Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina un Segretario e può revocarne la nomina a suo insindacabile giudizio. Il segretario può essere prescelto anche tra persone non facenti parte dell’Associazione: in tal caso partecipa ai lavori dell’Assemblea e ne redige i verbali, ma non ha diritto di voto.
Art.13
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici soci eletti dall’Assemblea. Il Consiglio eletto nomina al suo interno un Vice Presidente ed un Tesoriere. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili. Per i primi tre anni il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente e ogni volta che il Presidente o almeno tre dei suoi componenti ne richiedano la convocazione. Al Consiglio spetta l’eventuale formulazione di un regolamento per il funzionamento dell’Associazione che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea.
Il Consiglio formula e approva il regolamento delle attività didattiche. Il Consiglio redige la relazione sul programma annuale delle attività culturali e scientifiche della Associazione e la presenta alla Assemblea affinché questa ultima ne abbia conoscenza. Il Consiglio valuta le proposte di nuovi Soci e le domande per Soci Istituzionali in base ai criteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento per sottoporle alla approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina tra persone di comprovata competenza nel campo, i membri del Comitato Scientifico ed il Presidente di tale Comitato.
Il Consiglio Direttivo può altresì istituire altri Comitati, con funzioni scientifiche, didattiche, etiche e di ricerca o con altre finalità inerenti agli scopi sociali, e nominarne i componenti.
Il Consiglio Direttivo determina la quota associativa annuale che ciascuno dei Soci deve versare, e indica il modo di reperire le fonti di finanziamento necessarie per la attività dell’Associazione.
Approva e sostiene le spese non previste dal bilancio per attività inerenti alle finalità associative e ne presenta il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo all’Assemblea.
I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi correlati della relazione devono essere messi a disposizione dei soci presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima la data di convocazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, provvedere all’acquisto di beni mobili e immobili, di attrezzature e materiale idoneo per il conseguimento degli scopi sociali.
Nel Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe, le deliberazioni vengono assume a maggioranza e, nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario che ne redige i verbali.
Il Consiglio è convocato con avviso spedito, anche per fax o posta elettronica, o consegnato a mano almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante telegramma spedito tre giorni prima della riunione. Non sono necessarie formalità di convocazione qualora partecipino alla riunione tutti i membri del Consiglio.
Art. 14
Il Tesoriere
IL Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione, detiene la firma sociale per gli atti amministrativi di sua competenza, emette le ricevute e prepara i rendiconti economici e finanziari consuntivi e preventivi dell’Associazione. Tali rendiconto, discussi ed approvati dal Consiglio Direttivo ed ampliati della relazione, vengono approvati dall’Assemblea.
Art. 15
il Comitato Scientifico
E composto da figure dì particolare rilievo, a livello nazionale ed internazionale nei campo della psicologia e della psicoterapia con particolare riferimento alla ipnosi cd alle discipline affini. Il Comitato Scientifico ha la finalità dì garantire la qualità delle attività scientifiche e della formazione della Società e delle scuole ad essa affiliate, effettuando attività di consulenza e didattica conformemente alle finalità statutarie. I membri del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due dei suoi componenti.
Art. 16
Collegio dei Revisori dei Conti
Ove nominato dall’Assemblea, ha la funzione di controllare la gestione economica della Associazione. E’ composto di tre membri, titolari e da due supplenti e vengono nominati dall’Assemblea. I suoi membri restano in carica per due esercizi e sono rieleggibili.
Art. 17
Collegio dei Probiviri
Ove nominato dall’Assemblea, il Collegio dei Probiviri ha la competenza di un collegio arbitrale in merito ad eventuali controversie tra i vari organi della Associazione, nonché tra associati e associazione.
Esso è composto da tre membri, di cui due scelti – dì volta in volta – dalle parti contendenti ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due. Il deliberato del Collegio sarà vincolante per le parti.
Art. 18
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dalle quote degli associati;
– da proventi derivanti dalle attività inerenti gli scopi sociali;
-da eventuali contributi, donazioni, conferimenti provenienti da soggetti privati e /o pubblici, persone fisiche o giuridiche, Enti o Associazioni;
. dai fondi raccolti mediante apposite iniziative a cura della stessa Associazione o di altri enti o associazioni volte a finanziare lo scopo sociale
– I contributi volontari degli associati, i contributi degli Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, le eventuali donazioni, erogazione e lasciti costituiscono il patrimonio dell’Associazione.
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il patrimonio deve essere destinato unicamente al raggiungimento dello scopo.
Art. 19
Gli esercizi sociali dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20
Per le obbligazioni sociali, risponde soltanto l’Associazione col suo patrimonio.
Art. 21
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione può essere sciolta con deliberazione adottata dalla stessa maggioranza necessaria per i cambiamenti di statuto. E’ in vigore l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta della legge.
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alla
normativa vigente.